Art. 2. N a t u r a 1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di Governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, e' istituito il comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato. Il comitato e' organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed e' altresi' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'.