Art. 2.
                             N a t u r a
    1.  Al  fine  di  assicurare  a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di Governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazioni,   e'   istituito   il   comitato   regionale   per  le
comunicazioni,  di seguito denominato comitato. Il comitato e' organo
di  consulenza  e di gestione della Regione e di controllo in materia
di  comunicazioni ed e' altresi' organo funzionale dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'.