Art. 20. Norma transitoria 1. Il comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'insediamento del comitato, il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 10 agosto 2001 GALAN