Art. 20.
                          Norma transitoria
    1.  Il  comitato  regionale  per  le  comunicazioni  deve  essere
insediato  entro  il  centoventesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della presente legge.
    2.  Fino all'insediamento del comitato, il comitato regionale per
il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui
alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 10 agosto 2001
                                GALAN