Art. 3. Composizione e durata 1. Il comitato e' composto dal presidente e da sei membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresi' garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore. 2. I sei membri sono eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a uno. 3. Il presidente del comitato e' eletto dal consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati. 4. Il presidente della giunta regionale insedia il comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione. 5. Il presidente della giunta regionale provvede altresi' ad informare l'autorita' dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del comitato. 6. Il comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene, ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni. 7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi. 8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del comitato, il consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria. 9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria. 10. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal componente piu' anziano d'eta'.