Art. 3.
                        Composizione e durata
    1.  Il comitato e' composto dal presidente e da sei membri, tutti
in  possesso  dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel
settore  della  comunicazione  nei suoi aspetti culturali, giuridici,
economici  e  tecnologici,  documentati e appositamente valutati, che
diano  altresi'  garanzia  di  assoluta  indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.
    2.  I  sei  membri  sono eletti dal consiglio regionale, con voto
limitato a uno.
    3.  Il  presidente del comitato e' eletto dal consiglio regionale
a maggioranza dei consiglieri assegnati.
    4. Il presidente della giunta regionale insedia il comitato entro
quarantacinque giorni dall'elezione.
    5.  Il  presidente  della  giunta  regionale provvede altresi' ad
informare  l'autorita'  dell'avvenuta  nomina e dell'insediamento del
comitato.
    6.  Il comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale
e  viene,  ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli
articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure
per  la  nomina  e  designazione  a  pubblici incarichi di competenza
regionale  e  disciplina  della  durata  degli  organi"  e successive
modificazioni.
    7.  I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto
di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto
la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.
    8.  In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza
di  un  membro del comitato, il consiglio regionale procede, nei modi
indicati  al  comma  2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in
carica fino alla scadenza ordinaria.
    9.  In  caso  di  morte, di dimissioni, di impedimento grave e di
decadenza  del presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi
indicati  al  comma  3. Il nuovo presidente resta in carica fino alla
scadenza ordinaria.
    10.  In  caso  di  assenza  o  d'impedimento  del  presidente, le
funzioni vicarie sono svolte dal componente piu' anziano d'eta'.