Art. 4.
                   I n c o m p a t i b i l i t a'
    1.  La  carica di componente del comitato e' incompatibile con le
seguenti condizioni:
      a) membro del parlamento europeo e nazionale;
      b) membro del Governo nazionale;
      c) Presidente  della  giunta  regionale,  assessore  regionale,
consigliere regionale;
      d) sindaco,  presidente  di  provincia,  assessore  comunale  o
provinciale, consigliere comunale o provinciale;
      e) presidente,  amministratore,  componente di organi direttivi
di   enti  pubblici  anche  non  economici,  di  nomina  governativa,
parlamentare,  dei  consigli  o delle giunte regionali, provinciali e
comunali;
      f) detentore  di  incarichi  nazionali e regionali in partiti e
movimenti politici;
      g) amministratore,  socio  o  dipendente di imprese pubbliche o
private    operanti    nel    settore    radiotelevisivo    o   delle
tele-comunicazioni,    della    pubblicita',    dell'editoria   anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione,   a   livello   sia  nazionale  sia  locale.  I  soci
risparmiatori delle societa' commerciali e delle societa' cooperative
non versano in situazione di incompatibilita';
      h) titolare  di  rapporti di collaborazione o consulenza attivi
con i soggetti di cui alla lettera g);
      i) dipendente regionale.