Art. 4. I n c o m p a t i b i l i t a' 1. La carica di componente del comitato e' incompatibile con le seguenti condizioni: a) membro del parlamento europeo e nazionale; b) membro del Governo nazionale; c) Presidente della giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale; d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale; e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici; g) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle tele-comunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle societa' commerciali e delle societa' cooperative non versano in situazione di incompatibilita'; h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g); i) dipendente regionale.