(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 75 del
                           21 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Istituzione e compiti

    1. E' istituita l'avvocatura regionale del Veneto.
    2. L'avvocatura regionale:
      a) rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in
ogni  stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la
magistratura  ordinaria,  amministrativa,  tributaria, contabile, nei
giudizi  avanti  alla  Corte costituzionale e alla Corte di giustizia
dell'Unione  europea,  nei  procedimenti  arbitrali  e avanti ad ogni
altro organo giurisdizionale;
      b) patrocina  e  difende  i consiglieri, gli amministratori e i
dipendenti   regionali   nei  giudizi  per  fatti  e  cause  inerenti
all'espletamento  del  mandato o di servizio, qualora gli interessati
ne  facciano  richiesta  e  non sussista conflitto di interessi anche
potenziale con la Regione;
      c) previa  convenzione  con  la Regione patrocina e difende gli
enti,  le  societa',  le  aziende  e  le  agenzie istituite con leggi
regionali,  qualora  non  sussistano  conflitti  di  interessi, anche
potenziali, con la Regione;
      d) assiste  e  fornisce consulenza agli organi e alle strutture
regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
      e) esprime  il  proprio  parere  in merito all'instaurazione di
liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
      f) propone  l'affidamento  di  incarichi  all'avvocatura  dello
Stato o al patrocinio esterno.