(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 21 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione e compiti 1. E' istituita l'avvocatura regionale del Veneto. 2. L'avvocatura regionale: a) rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale; b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione; c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le societa', le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione; d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso; e) esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce; f) propone l'affidamento di incarichi all'avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.