Art. 4.
                      Struttura dell'avvocatura

    1.  L'avvocatura regionale per i compiti di cui all'Art. 1, comma
2, si avvale:
      a) di  personale  regionale  di  categoria non inferiore alla D
scelto  tra  il  personale  abilitato all'esercizio della professione
forense;
      b) di  avvocati  assunti,  ad  esito di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, con contratto a tempo determinato e con qualifica
e  trattamento  economico  corrispondente  a  quello  degli  avvocati
dipendenti regionali.
    2.  Gli avvocati assegnati all'avvocatura regionale sono iscritti
all'elenco  speciale  dell'albo  degli avvocati ai sensi dell'Art. 3,
comma 4,  lettera  b),  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578  "Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato e procuratore" e
successive modificazioni.
    3.   Nel   caso  di  impossibilita'  di  impiego  degli  avvocati
dell'avvocatura  regionale  per  incompatibilita', carico di lavoro o
specificita'   della   materia   trattata,   e'  ammesso  il  ricorso
all'avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.