Art. 4. Struttura dell'avvocatura 1. L'avvocatura regionale per i compiti di cui all'Art. 1, comma 2, si avvale: a) di personale regionale di categoria non inferiore alla D scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense; b) di avvocati assunti, ad esito di selezione pubblica, per titoli e colloquio, con contratto a tempo determinato e con qualifica e trattamento economico corrispondente a quello degli avvocati dipendenti regionali. 2. Gli avvocati assegnati all'avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'Art. 3, comma 4, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" e successive modificazioni. 3. Nel caso di impossibilita' di impiego degli avvocati dell'avvocatura regionale per incompatibilita', carico di lavoro o specificita' della materia trattata, e' ammesso il ricorso all'avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.