Art. 5. Avvocato coordinatore 1. Alla direzione dell'avvocatura regionale e al coordinamento degli avvocati e' preposto un avvocato coordinatore, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori. 2. L'avvocato coordinatore e' nominato dalla giunta regionale, con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale, ovvero fra avvocati esterni all'amministrazione regionale di documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo. 3. L'avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'Art. 1 della presente legge: a) assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l'attivita'; b) esprime il parere alla giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonche' sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati; c) riferisce semestralmente al presidente della giunta regionale sull'attivita' svolta dall'avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l'amministrazione e sulle necessita' di adeguamento della legislazione regionale; d) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza. 4. L'avvocato coordinatore collabora all'attivita' di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi svolta dal segretario generale della programmazione, ha il trattamento economico spettante ai segretari regionali e partecipa al fondo di cui all'Art. 6. 5. Entro novanta giorni dalla nomina, l'avvocato coordinatore presenta al presidente della giunta regionale, per l'approvazione da parte della stessa, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonche' delle modalita' e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite. Con la medesima procedura si provvede ai successivi adeguamenti. 6. L'avvocato coordinatore annualmente propone il budget necessario al funzionamento della struttura.