Art. 5.
                        Avvocato coordinatore

    1.  Alla  direzione  dell'avvocatura regionale e al coordinamento
degli   avvocati  e'  preposto  un  avvocato  coordinatore,  iscritto
all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori.
    2.  L'avvocato  coordinatore  e' nominato dalla giunta regionale,
con  contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei
mesi  successivi  alla  fine  della  legislatura,  tra  i  dipendenti
regionali  in  possesso  della  qualifica  dirigenziale,  ovvero  fra
avvocati   esterni   all'amministrazione   regionale  di  documentata
esperienza   professionale   con   specifico   riguardo   al  diritto
amministrativo.
    3.  L'avvocato  coordinatore,  nel quadro delle funzioni previste
all'Art. 1 della presente legge:
      a) assegna  agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e
ne coordina l'attivita';
      b) esprime   il   parere  alla  giunta  regionale,  sentite  le
strutture  regionali  competenti, in merito all'instaurazione di liti
attive  o  passive, nonche' sugli atti di transazione e sulle rinunce
nei contenziosi avviati;
      c) riferisce   semestralmente   al   presidente   della  giunta
regionale  sull'attivita'  svolta  dall'avvocatura  regionale,  sullo
stato   del   contenzioso   interessante  l'amministrazione  e  sulle
necessita' di adeguamento della legislazione regionale;
      d) provvede  direttamente alla gestione del personale assegnato
alla  struttura,  esercita  i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate  in  relazione  e  nei  limiti  degli atti e provvedimenti di
competenza.
    4.  L'avvocato coordinatore collabora all'attivita' di formazione
e  definizione  degli obiettivi e dei programmi svolta dal segretario
generale  della programmazione, ha il trattamento economico spettante
ai segretari regionali e partecipa al fondo di cui all'Art. 6.
    5.  Entro  novanta  giorni  dalla nomina, l'avvocato coordinatore
presenta  al presidente della giunta regionale, per l'approvazione da
parte  della  stessa, una proposta contenente la determinazione della
dotazione  organica,  l'individuazione dei criteri per l'assegnazione
del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della
struttura,  nonche'  delle  modalita'  e dei tempi di esercizio delle
funzioni  attribuite.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede  ai
successivi adeguamenti.
    6.   L'avvocato   coordinatore   annualmente  propone  il  budget
necessario al funzionamento della struttura.