Art. 6.
                        Fondo dell'avvocatura

    1.  E'  istituito  il  capitolo n. 5194 dello stato di previsione
della spesa denominato "Fondo dei proventi dell'avvocatura regionale"
alimentato  dai  diritti,  dagli  onorari  e  da  ogni altro compenso
recuperato  o  comunque  spettante  agli  avvocati della struttura ai
sensi  del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  da introitare al capitolo n. 8315 dello
stato di previsione dell'entrata.
    2.  La  giunta  regionale, nel rispetto del trattamento economico
previsto  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  dei dirigenti e dei
dipendenti  del comparto delle regioni-autonomie locali, disciplina i
criteri di riparto e l'ammontare del fondo tra il personale assegnato
all'avvocatura regionale.