Art. 6. Fondo dell'avvocatura 1. E' istituito il capitolo n. 5194 dello stato di previsione della spesa denominato "Fondo dei proventi dell'avvocatura regionale" alimentato dai diritti, dagli onorari e da ogni altro compenso recuperato o comunque spettante agli avvocati della struttura ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni, da introitare al capitolo n. 8315 dello stato di previsione dell'entrata. 2. La giunta regionale, nel rispetto del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti del comparto delle regioni-autonomie locali, disciplina i criteri di riparto e l'ammontare del fondo tra il personale assegnato all'avvocatura regionale.