Art. 8. Norme transitorie e finali 1. Dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare 28 giugno 1979, n. 825, adottato ai sensi dell'Art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 "Modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato", salvo che per le controversie pendenti alla medesima data e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, per le quali la Regione continua ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi del provvedimento sopracitato. 2. E' abrogato il comma 2 dell'Art. 102 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione". 3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della giunta regionale, l'attivita' dell'avvocatura regionale e' svolta dalla direzione regionale per gli affari legali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 16 agosto 2001 GALAN