Art. 8.
                     Norme transitorie e finali

    1.  Dal  dodicesimo  mese  successivo all'entrata in vigore della
presente  legge  cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare
28 giugno  1979,  n.  825, adottato ai sensi dell'Art. 10 della legge
3 aprile  1979,  n.  103  "Modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura
dello  Stato",  salvo  che per le controversie pendenti alla medesima
data  e  fino  all'esaurimento  del  grado  di giudizio in corso e di
quelli  successivi, per le quali la Regione continua ad avvalersi del
patrocinio  dell'avvocatura  dello  Stato  ai sensi del provvedimento
sopracitato.
    2.  E'  abrogato  il  comma 2 dell'Art. 102 della legge regionale
10 giugno  1991,  n.  12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione".
    3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della
giunta  regionale,  l'attivita'  dell'avvocatura  regionale e' svolta
dalla direzione regionale per gli affari legali.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 16 agosto 2001

                                GALAN