Art. 4.
                         Organi di vigilanza
    1. La   vigilanza   sull'applicazione  della  presente  legge  e'
affidata  agli ispettori fitosanitari, agli agenti accertatori e agli
organi  competenti  delle  province,  delle  comunita'  montane e dei
comuni.
    2. La  Regione  puo' altresi' affidare la vigilanza ad altri enti
ed organi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
    3. L'ente   competente  all'applicazione  delle  sanzioni  e'  la
Regione.
    4. Per  l'accertamento,  la  contestazione e l'applicazione delle
sanzioni  amministrative,  si  applicano  le disposizioni di cui alla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.
    5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.