Art. 4. Organi di vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli ispettori fitosanitari, agli agenti accertatori e agli organi competenti delle province, delle comunita' montane e dei comuni. 2. La Regione puo' altresi' affidare la vigilanza ad altri enti ed organi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni. 3. L'ente competente all'applicazione delle sanzioni e' la Regione. 4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21. 5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.