Art. 5.
                 Obblighi e sanzioni amministrative
    1. Chiunque  non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante
di  cui  agli  articoli  2  e  3 ha l'obbligo di provvedere alla loro
estirpazione  entro  quindici  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
intimazione ad adempiere.
    2. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo di estirpazione,
gli  organi di vigilanza redigono verbale di accertamento di illecito
amministrativo  per  l'applicazione delle sanzioni pecunarie previste
ai  commi  3  e 4 e dispongono l'estirpazione delle piante, ponendo a
carico del trasgressore le relative spese.
    3. Fatto  salvo quanto previsto al comma 4, chiunque non rispetti
l'obbligo  di  estirpazione  entro i termini fissati e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecunaria  da  L. 250.000  (Euro  129,11) a
L. 1.500.000  (Euro 774,69),  fermo  restando il rimborso delle spese
relative  all'estirpazione.  Si  applica  la  sanzione amministrativa
pecunaria  da L. 500.000 (Euro 258,23) a L. 3.000.000 (Euro 1.549,37)
qualora  la  violazione  avvenga all'interno delle zone fitosanitarie
tutelate.
    4. Le  ditte  autorizzate ai sensi della legge regionale n. 3 del
1998  e  le  ditte  che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla
camera  di commercio industria artigianato e agricoltura, si occupano
professionalmente  della  progettazione,  della realizzazione e della
manutenzione  di  parchi o giardini che violano i divieti di cui agli
articoli  2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecunaria
da L. 1.000.000 (Euro 516,46) a L. 6.000.000 (Euro 3.098,74).
    5. La  violazione  delle  prescrizioni  impartite  ai  sensi  del
comma 2  dell'Art.  2  della presente legge, con esclusione di quelle
sanzionate  ai  commi  3  e  4  dell'Art.  5,  e' punita ai sensi del
comma 8, dell'Art. 11 della legge regionale n. 3 del 1998.
    6. Le  somme  riscosse, ai sensi dei commi 3 e 4, sono introitate
dalla Regione Emilia-Romagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 21 agosto 2001
                                NEGRI