Art. 3.
                       Disposizioni attuative

    1.  L'entita' dell'indennizzo e' stabilita dalla giunta regionale
nella misura massima di L. 500 mila per capo.
    2.  Ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino
dell'esercizio   delle   funzioni   amministrative   in   materia  di
agricoltura,   alimentazione,   sviluppo  rurale,  caccia  e  pesca),
l'intervento  viene attuato dalle province secondo criteri, modalita'
e procedure stabilite dalla giunta regionale.