Art. 3. Disposizioni attuative 1. L'entita' dell'indennizzo e' stabilita dalla giunta regionale nella misura massima di L. 500 mila per capo. 2. Ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), l'intervento viene attuato dalle province secondo criteri, modalita' e procedure stabilite dalla giunta regionale.