Art. 4. Modifiche al comma 4, dell'Art. 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 1. Al comma 4, dell'Art. 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale".