Art. 4.
Modifiche  al  comma  4, dell'Art. 5, della legge regionale 25 maggio
                             2001, n. 11

    1. Al comma 4, dell'Art. 5, della legge regionale 25 maggio 2001,
n.  11  (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o
il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti
ed  industrie alimentari), sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero
entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale".