Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 2001, la spesa complessiva di L. 9 miliardi. 2. All'onere relativo si fa fronte con l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, in termini di competenza e di cassa, avente la seguente denominazione: "Interventi per assicurare l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali". 3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione dei capitoli 15732 e 15733 per L. 2,5 miliardi di lire ciascuno e del capitolo 15910 per L. 4 miliardi di lire. 4. L'elenco 4 e' integrato dalla seguente voce: "Interventi per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causa BSE.".