Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie

    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge e' autorizzata, per
l'anno 2001, la spesa complessiva di L. 9 miliardi.
    2.  All'onere relativo si fa fronte con l'istituzione di un nuovo
capitolo  nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, in
termini  di  competenza e di cassa, avente la seguente denominazione:
"Interventi per assicurare l'agibilita' degli impianti di allevamento
compromessa    dall'emergenza    nel   settore   zootecnico   causata
dall'encefalopatia   spongiforme   bovina   (BSE)   e   per   evitare
l'interruzione   dell'attivita'   agricola  ed  i  conseguenti  danni
economici e sociali".
    3.  Alla  copertura  degli  oneri finanziari si provvede mediante
riduzione  dei  capitoli  15732  e  15733 per L. 2,5 miliardi di lire
ciascuno e del capitolo 15910 per L. 4 miliardi di lire.
    4.  L'elenco  4 e' integrato dalla seguente voce: "Interventi per
fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causa BSE.".