Art. 2.
            Costituzione dei centri di assistenza tecnica
    l.  I  centri  sono  promossi,  anche  in  forma  consortile, dai
seguenti soggetti:
      a) le    organizzazioni    di    categoria    degli   operatori
commerciali maggiormente  rappresentative  a  livello  provinciale  e
presenti nel CNEL;
      b) le  Camere  di  commercio,  anche  attraverso la loro unione
regionale.
    2.  Le  associazioni  di categoria, di cui al precedente comma 1,
che  intendono  chiedere  l'autorizzazione  a svolgere l'attivita' di
assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione
Puglia   con   adeguate  strutture  organizzative  e  sedi  operative
decentrate sul territorio.
    3. Possono far parte dei centri di assistenza tecnica anche:
      a) gli enti e le societa' di formazione professionale;
      b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
      c) gli  enti  pubblici  e privati aventi esclusiva o prevalente
finalita' di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
      d) altri  enti  di  assistenza tecnica eventualmente costituiti
nella Regione;
      e) gli istituti di credito e le societa' finanziarie.