Art. 2. Costituzione dei centri di assistenza tecnica l. I centri sono promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti: a) le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL; b) le Camere di commercio, anche attraverso la loro unione regionale. 2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio. 3. Possono far parte dei centri di assistenza tecnica anche: a) gli enti e le societa' di formazione professionale; b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi; c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalita' di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico; d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione; e) gli istituti di credito e le societa' finanziarie.