Art. 3.
             Attivita' dei centri di assistenza tecnica
    1.  Ai  fini  dell'autorizzazione  regionale di cui al successivo
Art.  6,  i  centri  svolgono  le  seguenti  attivita',  a parita' di
condizioni  in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere,
dell'area  di  propria operativita' a prescindere dall'appartenenza o
meno alle associazioni di categoria:
      a) assistenza tecnica;
      b) formazione   e   aggiornamento  in  materia  di  innovazione
tecnologica ed organizzativa;
      c) consulenza  e  assistenza in materia di gestione economica e
finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
      d) consulenza   ed  assistenza  in  materia  di  adempimenti  e
procedimenti  amministrativi  previsti  a carico delle imprese per lo
svolgimento  delle  attivita' commerciali, al fine di concorrere alla
trasparenza e semplificazione, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera n)
della  legge  n. 24/1999, nonche' alla facilitazione del rapporto tra
amministrazioni  ed  imprese,  secondo  quanto disposto dall'Art. 23,
comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998;
      e) sicurezza e tutela dei consumatori;
      f) tutela ambientale;
      g) igiene  e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente
previste dallo statuto;
      h) attivita'  finalizzate alla certificazione di qualita' degli
esercizi  commerciali,  basate  sui  criteri  e modalita' di cui alla
normativa  UNI-EN  ISO 9000, tradotti in linee-guida per gli esercizi
commerciali, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato;
      i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.
    2.  Anche  ai  fini  di  quanto  previsto  dall'Art. 23, comma 2,
lettera c),  della  legge n. 24/1999, sono considerate prioritarie le
attivita'  di  assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui
alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.
    3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione
di  apposite  convenzioni, avvalersi dei centri di assistenza tecnica
per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.