Art. 3. Attivita' dei centri di assistenza tecnica 1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo Art. 6, i centri svolgono le seguenti attivita', a parita' di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operativita' a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria: a) assistenza tecnica; b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa; c) consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari; d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo svolgimento delle attivita' commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 24/1999, nonche' alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed imprese, secondo quanto disposto dall'Art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998; e) sicurezza e tutela dei consumatori; f) tutela ambientale; g) igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto; h) attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali, basate sui criteri e modalita' di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000, tradotti in linee-guida per gli esercizi commerciali, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato; i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico. 2. Anche ai fini di quanto previsto dall'Art. 23, comma 2, lettera c), della legge n. 24/1999, sono considerate prioritarie le attivita' di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1. 3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.