Art. 4.
             Struttura dei centri di assistenza tecnica
    1.  I  centri,  come  richiesto  dal  precedente Art. 2, comma 3,
devono   comprovare   l'esistenza  di  una  pluralita'  di  strutture
operative  ad  essi  riconducibili, operanti nel territorio di almeno
tre province.
    2.  Per  il  potenziamento  della  propria attivita', i centri di
assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con societa' private
di  consulenza  ed  assistenza  alle  imprese, societa' di servizi al
terziario, professionisti, docenti ed esperti.