Art. 4. Struttura dei centri di assistenza tecnica 1. I centri, come richiesto dal precedente Art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralita' di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di almeno tre province. 2. Per il potenziamento della propria attivita', i centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con societa' private di consulenza ed assistenza alle imprese, societa' di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.