Art. 5. Requisiti della domanda di autorizzazione 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' del centro di assistenza, da presentarsi all'assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle attivita' indicate al precedente Art. 3; c) relazione sugli obiettivi e le finalita' che l'attivita' del centro di assistenza si propone di realizzare; d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarita' e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno tre province; e) la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni); 2) Nell'istanza da presentare alla Regione deve inoltre risultare che: a) la sede legale del centro sia localizzata in territorio regionale; b) lo statuto preveda espressamente l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del centro.