Art. 5.
              Requisiti della domanda di autorizzazione
      1)  La  domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita'
del   centro   di   assistenza,  da  presentarsi  all'assessorato  al
commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
      a) atto costitutivo;
      b) statuto  nel  quale  deve  essere  previsto lo svolgimento a
favore delle imprese delle attivita' indicate al precedente Art. 3;
      c) relazione sugli obiettivi e le finalita' che l'attivita' del
centro di assistenza si propone di realizzare;
      d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture
dalle  quali  risulti  il  possesso  di  una struttura organizzativa,
formativa  e  di  consulenza  in  grado  di fornire servizi a livello
qualificato,  con  regolarita'  e  diffusione sul territorio e con la
presenza  di  almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno
tre province;
      e) la  dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei
soggetti che costituiscono o partecipano al centro di assistenza, non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti
dall'applicazione  della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975,
n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
    2) Nell'istanza da presentare alla Regione deve inoltre risultare
che:
      a) la  sede  legale  del  centro  sia localizzata in territorio
regionale;
      b) lo    statuto    preveda    espressamente    l'assenza    di
discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del centro.