Art. 6.
                      Autorizzazione regionale
    1.  I centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio
delle  attivita'  previste  nel  loro statuto dalla giunta regionale,
previa  istruttoria compiuta dal competente servizio dell'assessorato
regionale al commercio.
    2.  L'autorizzazione  viene  rilasciata  con  deliberazione della
giunta  regionale  entro  centoventi giorni dalla presentazione della
domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.
    3.  I  centri  autorizzati ai sensi della presente deliberazione,
nello  svolgimento  dell'attivita'  e  nelle iniziative promozionali,
indicheranno  la  qualita' di "Centro di assistenza tecnica", nonche'
gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.