Art. 6. Autorizzazione regionale 1. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio delle attivita' previste nel loro statuto dalla giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'assessorato regionale al commercio. 2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta. 3. I centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, nello svolgimento dell'attivita' e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualita' di "Centro di assistenza tecnica", nonche' gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.