Art. 7.
              Relazione sull'attivita' svolta da parte
                  dei centri di assistenza tecnica
    1.  Entro  il  30 giugno  ed  entro il 30 novembre di ogni anno i
centri  di assistenza tecnica presentano all'assessorato regionale al
commercio,   rispettivamente,  una  relazione  sull'attivita'  svolta
nell'anno precedente ed il programma di attivita' previsto per l'anno
successivo.