Art. 7. Relazione sull'attivita' svolta da parte dei centri di assistenza tecnica 1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i centri di assistenza tecnica presentano all'assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente ed il programma di attivita' previsto per l'anno successivo.