Art. 8.
                    Finanziamento delle attivita'
    1.  La  Regione puo' sostenere l'attivita' dei centri autorizzati
privilegiando  quelli  che svolgono assistenza tecnica alle piccole e
medie   imprese  commerciali  nelle  attivita'  prioritarie  indicate
all'Art.  3,  comma 2. Il finanziamento ai programmi di attivita' dei
centri  puo'  essere  concesso  sulla  base  degli  strumenti e delle
procedure previste dalla normativa regionale, tenendo conto di quanto
disposto  dall'Art.  23, comma 2, lettera c) della legge regionale n.
24/1999 relativamente alla deliberazione CIPE del 5 agosto 1998.
    2.  Alla  spesa  si  fara' fronte nei limiti delle disponibilita'
finanziarie che saranno recate annualmente dal bilancio regionale.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
      Bari, 20 marzo 2001
                                FITTO