Art. 8. Finanziamento delle attivita' 1. La Regione puo' sostenere l'attivita' dei centri autorizzati privilegiando quelli che svolgono assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali nelle attivita' prioritarie indicate all'Art. 3, comma 2. Il finanziamento ai programmi di attivita' dei centri puo' essere concesso sulla base degli strumenti e delle procedure previste dalla normativa regionale, tenendo conto di quanto disposto dall'Art. 23, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 relativamente alla deliberazione CIPE del 5 agosto 1998. 2. Alla spesa si fara' fronte nei limiti delle disponibilita' finanziarie che saranno recate annualmente dal bilancio regionale. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Bari, 20 marzo 2001 FITTO