Art. 12. La relazione dei dirigenti 1. I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell'Art. 21 della legge regionale n. 7/1997, sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della struttura rispettivamente sovraordinata, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge medesima. Per consentire l'adempimento del responsabile del settore, il dirigente di ufficio o di posizione di studio e ricerca o di altra articolazione organizzativa del settore trasmette la propria relazione entro il 20 gennaio. Il nucleo di valutazione, per straordinarie esigenze organizzative, puo' anticipare, dandone congruo termine di avviso ai dirigenti, la data di trasmissione della relazione. 2. La relazione annuale di cui al primo comma e redatta al fine di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento dei risultati, secondo il punto di vista del dirigente. 3. Le strutture preposte al controllo interno di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Nucleo di valutazione, definiscono gli schemi di riferimento per l'elaborazione delle relazioni, che sono diffusi contestualmente alla modulistica per la verifica dei piani di lavoro. 4. Le relazioni dei coordinatori delle aree sono trasmesse direttamente, nei termini di legge, al nucleo di valutazione tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati e/o funzioni istituzionali con nomina del consiglio regionale sono rimesse al competente coordinatore dell'area del consiglio regionale, per il successivo inoltro al nucleo; le relazioni dei dirigenti responsabili degli enti strumentali della Regione o dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati con nomina della giunta regionale o dei singoli componenti la giunta, sono rimesse al coordinatore dell'area secondo la materia di competenza, per il successivo inoltro al nucleo. Alla scadenza dei termini le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione dell'avvenuto adempimento agli organi di direzione politica ed al nucleo di valutazione. 5. Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono portate a conoscenza, a cura dei dirigenti estensori, di tutto il personale rispettivamente interessato, di norma mediante apposita conferenza.