Art. 12.
                     La relazione dei dirigenti
    1.  I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell'Art. 21 della legge
regionale n. 7/1997, sono tenuti a formulare una relazione annuale al
dirigente della struttura rispettivamente sovraordinata, nel rispetto
dei tempi indicati dalla legge medesima. Per consentire l'adempimento
del  responsabile del settore, il dirigente di ufficio o di posizione
di  studio  e  ricerca  o  di  altra  articolazione organizzativa del
settore trasmette la propria relazione entro il 20 gennaio.
    Il    nucleo   di   valutazione,   per   straordinarie   esigenze
organizzative,  puo' anticipare, dandone congruo termine di avviso ai
dirigenti, la data di trasmissione della relazione.
    2.  La  relazione annuale di cui al primo comma e redatta al fine
di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative
al funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento
dei risultati, secondo il punto di vista del dirigente.
    3.  Le strutture preposte al controllo interno di gestione, sulla
base  degli indirizzi espressi dal Nucleo di valutazione, definiscono
gli  schemi  di  riferimento  per l'elaborazione delle relazioni, che
sono  diffusi  contestualmente  alla  modulistica per la verifica dei
piani di lavoro.
    4.  Le  relazioni  dei  coordinatori  delle  aree  sono trasmesse
direttamente,  nei termini di legge, al nucleo di valutazione tramite
le  strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni
dei  dirigenti  delle  strutture  poste  a  supporto di commissioni o
comitati   e/o   funzioni  istituzionali  con  nomina  del  consiglio
regionale  sono  rimesse  al  competente  coordinatore  dell'area del
consiglio   regionale,  per  il  successivo  inoltro  al  nucleo;  le
relazioni  dei  dirigenti  responsabili  degli enti strumentali della
Regione   o  dei  dirigenti  delle  strutture  poste  a  supporto  di
commissioni  o  comitati  con  nomina  della  giunta  regionale o dei
singoli  componenti la giunta, sono rimesse al coordinatore dell'area
secondo  la  materia  di  competenza,  per  il  successivo inoltro al
nucleo.  Alla scadenza dei termini le strutture preposte al controllo
interno  di  gestione  danno  comunicazione dell'avvenuto adempimento
agli organi di direzione politica ed al nucleo di valutazione.
    5.  Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono portate
a  conoscenza,  a cura dei dirigenti estensori, di tutto il personale
rispettivamente interessato, di norma mediante apposita conferenza.