Art. 13.
                      Le valutazioni del nucleo
    1.  Il  nucleo  di  valutazione  esprime  mediante  una relazione
intermedia,  da  redigere  entro il 31 luglio, proprie considerazioni
sull'andamento  della  gestione,  al  fine  di offrire agli organi di
direzione  politica  utili  riferimenti  per  eventuali interventi di
indirizzo alla struttura.
    2. Il documento di valutazione finale o "rapporto di gestione" si
articola  in  una  relazione  comprendente  dati,  interpretazioni  e
suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa, e
in   un  allegato  contenente  la  valutazione  dei  risultati  e  la
valutazione  della  prestazione dirigenziale. Il rapporto di gestione
e'   trasmesso   al   presidente   della  giunta  per  la  successiva
illustrazione al consiglio regionale.
    3.  L'allegato  contenente le valutazioni specifiche e' trasmesso
alla  giunta  regionale e, per le parti di competenza, all'ufficio di
presidenza  del  consiglio  regionale.  Copia della valutazione della
prestazione dirigenziale e' inserita nel relativo fascicolo personale
a  cura  della  competente  area  ed e' comunicata in via riservata a
ciascun dirigente.
    4.  La  valutazione della prestazione dirigenziale e' eseguita ai
fini  esclusivi del presente regolamento e non puo' essere utilizzata
per altri scopi.