Art. 13. Le valutazioni del nucleo 1. Il nucleo di valutazione esprime mediante una relazione intermedia, da redigere entro il 31 luglio, proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura. 2. Il documento di valutazione finale o "rapporto di gestione" si articola in una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa, e in un allegato contenente la valutazione dei risultati e la valutazione della prestazione dirigenziale. Il rapporto di gestione e' trasmesso al presidente della giunta per la successiva illustrazione al consiglio regionale. 3. L'allegato contenente le valutazioni specifiche e' trasmesso alla giunta regionale e, per le parti di competenza, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Copia della valutazione della prestazione dirigenziale e' inserita nel relativo fascicolo personale a cura della competente area ed e' comunicata in via riservata a ciascun dirigente. 4. La valutazione della prestazione dirigenziale e' eseguita ai fini esclusivi del presente regolamento e non puo' essere utilizzata per altri scopi.