Art. 14. Procedure, modalita' e tempi 1. Le strutture preposte al controllo interno di gestione ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione della proposta di bilancio di previsione, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 2. Le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione al nucleo di valutazione del quadro dei risultati pervenuti e, sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal nucleo medesimo, effettuano una verifica preliminare degli elaborati. 3. Entro il 31 marzo il nucleo da' comunicazioni preventive, agli organi di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di struttura, dei risultati definiti, corredati della indicazione dei parametri e dei criteri di valutazione. Tale comunicazione e' effettuata tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Gli organi di direzione politica con proprio provvedimento possono accogliere la proroga di giorni trenta su motivata richiesta del nucleo di valutazione. 4. Nel corso dell'anno, con analogo procedimento, si provvede alle eventuali modifiche ed integrazioni. 5. Le attivita' gestionali dei dirigenti sono rilevate in via ordinaria dalle informazioni contenute negli atti dirigenziali formalmente adottati e negli atti proposti all'approvazione degli organi. In presenza di risultati la cui natura non prevede formale definizione di provvedimenti e' disposto apposito accertamento da parte delle strutture preposte al controllo interno di gestione su indicazione del nucleo di valutazione. 6. Le strutture preposte al controllo di gestione si attivano nei confronti delle diverse strutture dirigenziali per il miglioramento della qualita' delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica relazione sulle procedure indicate dal presente articolo, anche al fine di approvare eventuali modifiche al presente regolamento. 7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti vigenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, contenute nell'Art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nell'Art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza e nell'Art. 21 della legge regionale n. 7/1997 in quanto compatibili. 8. Il nucleo di valutazione puo' predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 7/1997, d'intesa con il presidente della giunta regionale, altre procedure, modalita' e tempi per la valutazione.