Art. 14.
                    Procedure, modalita' e tempi
    1.  Le  strutture  preposte  al  controllo  interno  di  gestione
ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro
e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla approvazione della proposta di
bilancio  di previsione, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun
anno.
    2.  Le  strutture preposte al controllo interno di gestione danno
comunicazione  al  nucleo  di  valutazione  del  quadro dei risultati
pervenuti  e,  sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal
nucleo medesimo, effettuano una verifica preliminare degli elaborati.
    3. Entro il 31 marzo il nucleo da' comunicazioni preventive, agli
organi  di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di
struttura,  dei  risultati  definiti, corredati della indicazione dei
parametri  e  dei  criteri  di  valutazione.  Tale  comunicazione  e'
effettuata  tramite  le  strutture  preposte  al controllo interno di
gestione.  Gli organi di direzione politica con proprio provvedimento
possono  accogliere la proroga di giorni trenta su motivata richiesta
del nucleo di valutazione.
    4.  Nel  corso  dell'anno,  con analogo procedimento, si provvede
alle eventuali modifiche ed integrazioni.
    5.  Le  attivita'  gestionali  dei dirigenti sono rilevate in via
ordinaria   dalle  informazioni  contenute  negli  atti  dirigenziali
formalmente  adottati  e  negli  atti proposti all'approvazione degli
organi.  In  presenza  di risultati la cui natura non prevede formale
definizione  di  provvedimenti  e'  disposto apposito accertamento da
parte  delle  strutture  preposte al controllo interno di gestione su
indicazione del nucleo di valutazione.
    6. Le strutture preposte al controllo di gestione si attivano nei
confronti  delle  diverse strutture dirigenziali per il miglioramento
della  qualita' delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica
relazione  sulle  procedure  indicate dal presente articolo, anche al
fine di approvare eventuali modifiche al presente regolamento.
    7.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le  disposizioni  di  legge,  i  contratti  collettivi nazionali ed i
regolamenti   vigenti   nelle   materie   disciplinate  dal  presente
regolamento, contenute nell'Art. 20 del decreto legislativo n. 29 del
1993,  nell'Art.  23  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro
dell'area  della  dirigenza  e  nell'Art. 21 della legge regionale n.
7/1997 in quanto compatibili.
    8.  Il  nucleo  di valutazione puo' predisporre, nelle more della
piena  attuazione  della  legge  regionale n. 7/1997, d'intesa con il
presidente della giunta regionale, altre procedure, modalita' e tempi
per la valutazione.