Art. 16. Prima applicazione 1. In sede di prima applicazione, il nucleo di valutazione e' nominato, per i cicli di valutazione relativi agli esercizi 1999, 2000 e 2001, entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del presente regolamento. 2. Per il ciclo di valutazione relativo all'esercizio 1999 e 2000 si applicano le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili con la data di costituzione del nucleo di valutazione. 3. Fino alla istituzione delle aree di coordinamento ed alla nomina dei dirigenti coordinatori, le funzioni e competenze previste dal presente regolamento per i dirigenti coordinatori di area, sono attribuite ai dirigenti di settore. 4. Fino alla istituzione della struttura di raccordo e monitoraggio dell'area di coordinamento della giunta regionale e delle corrispondenti strutture strumentali di ciascuna area di coordinamento, le competenze e funzioni previste sono assolte per quanto per quanto compatibili, dai settori. 5. Il Nucleo di valutazione puo' predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 7/1997, d'intesa con il presidente della giunta regionale, altri strumenti propedeutici alla valutazione, richiedendo agli uffici ed ai dirigenti gli atti, i documenti e gli indicatori che ritengano utili per la redazione delle valutazioni affidate.