Art. 16.
                         Prima applicazione
    1.  In  sede  di  prima applicazione, il nucleo di valutazione e'
nominato,  per  i  cicli  di valutazione relativi agli esercizi 1999,
2000  e  2001,  entro  trenta  giorni  dalla data di esecutivita' del
presente regolamento.
    2. Per il ciclo di valutazione relativo all'esercizio 1999 e 2000
si  applicano  le  disposizioni  del presente regolamento, per quanto
compatibili con la data di costituzione del nucleo di valutazione.
    3.  Fino  alla  istituzione  delle  aree di coordinamento ed alla
nomina  dei dirigenti coordinatori, le funzioni e competenze previste
dal  presente  regolamento per i dirigenti coordinatori di area, sono
attribuite ai dirigenti di settore.
    4.   Fino   alla   istituzione  della  struttura  di  raccordo  e
monitoraggio  dell'area  di  coordinamento  della  giunta regionale e
delle  corrispondenti  strutture  strumentali  di  ciascuna  area  di
coordinamento,  le  competenze  e  funzioni previste sono assolte per
quanto per quanto compatibili, dai settori.
    5.  Il  Nucleo  di valutazione puo' predisporre, nelle more della
piena  attuazione  della  legge  regionale n. 7/1997, d'intesa con il
presidente  della giunta regionale, altri strumenti propedeutici alla
valutazione,  richiedendo  agli  uffici  ed  ai dirigenti gli atti, i
documenti e gli indicatori che ritengano utili per la redazione delle
valutazioni affidate.