Art. 18.
               Dirigenti cessati dal servizio durante
                       il ciclo di valutazione
    1.  Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la relazione di
cui  all'Art.  12  del presente regolamento trenta giorni prima della
data di cessazione.
    2.  Per  i  casi di cui al precedente comma, il nucleo formula la
valutazione  della  prestazione  individuale entro un termine congruo
per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.
    3.  I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel corso del
ciclo  di  valutazione  sono  consegnati agli stessi dai coordinatori
giusta comunicazione al Nucleo.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
      Bari, 20 marzo 2001
                                FITTO