Art. 18. Dirigenti cessati dal servizio durante il ciclo di valutazione 1. Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la relazione di cui all'Art. 12 del presente regolamento trenta giorni prima della data di cessazione. 2. Per i casi di cui al precedente comma, il nucleo formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico. 3. I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel corso del ciclo di valutazione sono consegnati agli stessi dai coordinatori giusta comunicazione al Nucleo. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Bari, 20 marzo 2001 FITTO