Art. 2. Moduli organizzativi 1. All'attuazione dei compiti di cui all'Art. 1 concorrono, nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente regolamento, il nucleo di valutazione nonche' la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'area di coordinamento della "giunta regionale", unitamente alle corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna area di coordinamento (indicate d'ora in poi come strutture preposte al controllo interno di gestione). 2. Il nucleo ha sede presso la presidenza della giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attivita' esclusivamente agli organi di direzione politica.