Art. 2.
                        Moduli organizzativi
    1.  All'attuazione  dei compiti di cui all'Art. 1 concorrono, nel
rispetto  delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente
regolamento,  il  nucleo  di  valutazione  nonche'  la  struttura  di
raccordo  e  monitoraggio  istituita nell'area di coordinamento della
"giunta   regionale",   unitamente   alle   corrispondenti  strutture
strumentali istituite presso ciascuna area di coordinamento (indicate
d'ora  in  poi  come  strutture  preposte  al  controllo  interno  di
gestione).
    2.  Il nucleo ha sede presso la presidenza della giunta, opera in
posizione  di  autonomia  rispetto  alle  strutture  e risponde della
propria attivita' esclusivamente agli organi di direzione politica.