Art. 3.
                            Attribuzioni
    1.  Il nucleo ha il compito di esprimere agli organi di direzione
politica  della Regione la valutazione tecnica in ordine ai risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  strutture  dirigenziali,  alle  cause
dell'eventuale  mancato  raggiungimento  dei  risultati  ed obiettivi
programmati,    all'andamento    generale    della   gestione,   alle
irregolarita'  eventualmente  riscontrate  ed  ai  possibili  rimedi.
Riferisce  inoltre  su aspetti di particolare criticita' ed eventuali
anomalie  che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli
organi di direzione politica.
    2.   Compete   al   nucleo  di  valutazione  il  controllo  sulla
compatibilita'  dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con   i  vincoli  di  bilancio  previsti  dall'Art.  45  del  decreto
legislativo  n.  29  del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e
integrazioni.
    3.  Annualmente  il  nucleo di valutazione elabora un rapporto di
gestione da trasmettere al presidente della giunta regionale.
    4.   Competono,   altresi',   tutte   le   altre  procedure  alle
disposizioni  normative  o contrattuali potranno attribuire ai nuclei
di valutazione.