Art. 3. Attribuzioni 1. Il nucleo ha il compito di esprimere agli organi di direzione politica della Regione la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attivita' svolta dalle strutture dirigenziali, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione, alle irregolarita' eventualmente riscontrate ed ai possibili rimedi. Riferisce inoltre su aspetti di particolare criticita' ed eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica. 2. Compete al nucleo di valutazione il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio previsti dall'Art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Annualmente il nucleo di valutazione elabora un rapporto di gestione da trasmettere al presidente della giunta regionale. 4. Competono, altresi', tutte le altre procedure alle disposizioni normative o contrattuali potranno attribuire ai nuclei di valutazione.