Art. 4.
                        Composizione e Nomina
    1  .  Il  nucleo  di  valutazione  e'  composto da tre esperti in
tecniche   di  valutazione  e  sul  controllo  di  gestione,  esterni
all'amministrazione regionale.
    2.   Gli   esperti  possono  essere  individuati  anche  mediante
convenzione con ditte o societa' specializzate.
    3.  E' nominato con deliberazione della giunta regionale, assunta
di  concerto  con  l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e
rimane in carica per un periodo di tre anni, salvo rinnovo.
    4.  Fino  alla  nomina  dei  nuovi componenti, il nucleo opera in
regime di prorogatio, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti
vigenti in materia.
    5.  In  caso  di  dimissioni di un componente la giunta regionale
procede,  di concerto con l'ufficio di presidenza del consiglio, alla
sostituzione  per  l'ulteriore  periodo  in  cui  il  nucleo resta in
carica.
    6.  In  caso di dimissioni di due componenti o dell'intero nucleo
di  valutazione,  la  giunta procede a rinnovare il nucleo secondo le
procedure  di  cui  al  precedente  punto  3  e fermo restando quanto
disposto dal punto 5.
    7.  Le  dimissioni  vanno  inoltrate  al  presidente della giunta
regionale ed al nucleo di valutazione.
    8.  La  nomina a componente del nucleo e' incompatibile con altri
incarichi che confliggano, con il ruolo e le attribuzioni del nucleo,
da parte dell'amministrazione regionale.
    9.  Ai  componenti  del  nucleo  e' corrisposta una indennita' di
funzione  e  diaria  pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai consiglieri
della Regione Puglia, da erogarsi trimestralmente.
    10.  In aggiunta alla indennita' sono ammesse a rimborso le spese
di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per lo svolgimento delle
attivita' e commisurate a quelle previste per i consiglieri regionali
(sulla base delle vigenti tabelle ACI).