Art. 4. Composizione e Nomina 1 . Il nucleo di valutazione e' composto da tre esperti in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, esterni all'amministrazione regionale. 2. Gli esperti possono essere individuati anche mediante convenzione con ditte o societa' specializzate. 3. E' nominato con deliberazione della giunta regionale, assunta di concerto con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e rimane in carica per un periodo di tre anni, salvo rinnovo. 4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il nucleo opera in regime di prorogatio, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti in materia. 5. In caso di dimissioni di un componente la giunta regionale procede, di concerto con l'ufficio di presidenza del consiglio, alla sostituzione per l'ulteriore periodo in cui il nucleo resta in carica. 6. In caso di dimissioni di due componenti o dell'intero nucleo di valutazione, la giunta procede a rinnovare il nucleo secondo le procedure di cui al precedente punto 3 e fermo restando quanto disposto dal punto 5. 7. Le dimissioni vanno inoltrate al presidente della giunta regionale ed al nucleo di valutazione. 8. La nomina a componente del nucleo e' incompatibile con altri incarichi che confliggano, con il ruolo e le attribuzioni del nucleo, da parte dell'amministrazione regionale. 9. Ai componenti del nucleo e' corrisposta una indennita' di funzione e diaria pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai consiglieri della Regione Puglia, da erogarsi trimestralmente. 10. In aggiunta alla indennita' sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle attivita' e commisurate a quelle previste per i consiglieri regionali (sulla base delle vigenti tabelle ACI).