Art. 5. Funzionamento del Nucleo 1. Durante la prima riunione, i componenti nominano il coordinatore del nucleo, al quale spetta, d'intesa con i componenti del nucleo il compito di fissare le date delle riunioni del nucleo; formulare l'ordine del giorno delle sedute; convocare i componenti; coordinare i lavori; curare i rapporti con gli organi di direzione politica, con la dirigenza regionale e con le strutture preposte al controllo interno di gestione; sovraintendere e dirigere le attivita' affidate alla struttura di supporto di cui al successivo Art. 15. 2. Ordinariamente il nucleo si riunisce in due sessioni: autunnale e primaverile. Nella sessione autunnale determina annualmente, anche su indicazione della giunta, i parametri di riferimento del controllo, nonche' le modalita' cui devono attenersi i dirigenti nel compilare e fornire le relazioni annuali. Elabora, inoltre, il rapporto di gestione, relativo all'anno precedente da inviare al presidente della giunta perche' lo illustri al consiglio regionale in sede di discussione del documento di bilancio. Nella sessione primaverile, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai dirigenti coordinatori di area e, per l'area del consiglio, dall'ufficio di presidenza del consiglio, per il tramite della giunta regionale. procede ad esaminare l'attivita' di ogni dirigente e a trasmettere i risultati alla giunta regionale. 3. Il nucleo si riunisce, altresi': su richiesta della giunta regionale; per il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva e integrativa con i vincoli di bilancio; ogni qualvolta i componenti del nucleo lo ritengano necessario. 4. Le decisioni del nucleo sono valide con la presenza di due componenti. 5. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore del nucleo, le relative funzioni sono esercitate dal componente piu' anziano di eta'.