Art. 6.
                 Rapporti con la dirigenza regionale
    1.  I  dirigenti  regionali annualmente collaborano con il nucleo
all'individuazione  dei parametri di riferimento del controllo e sono
tenuti a collaborare con il nucleo per l'eventuale approfondimento di
specifici  aspetti  inerenti la valutazione dei risultati di cui sono
diretti responsabili.
    2.  Il  nucleo,  indipendentemente  dal  metodo  assunto  per  la
formulazione    della    propria    valutazione,    deve    garantire
l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e comunque per iscritto,
delle  valutazioni  del  dirigente responsabile del conseguimento del
risultato.  La  relazione  finale,  di cui al successivo Art. 13 deve
dare conto delle eventuali discordanti valutazioni.
    3.  I  dirigenti  regionali  sono tenuti a riferire al nucleo, se
richiesto,  oralmente o per iscritto, nei termini temporali assegnati
dal  nucleo  stesso, alle richieste di documentazioni ed informazioni
che  il  nucleo  riterra'  necessarie  allo svolgimento della propria
attivita'.