Art. 6. Rapporti con la dirigenza regionale 1. I dirigenti regionali annualmente collaborano con il nucleo all'individuazione dei parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a collaborare con il nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. 2. Il nucleo, indipendentemente dal metodo assunto per la formulazione della propria valutazione, deve garantire l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e comunque per iscritto, delle valutazioni del dirigente responsabile del conseguimento del risultato. La relazione finale, di cui al successivo Art. 13 deve dare conto delle eventuali discordanti valutazioni. 3. I dirigenti regionali sono tenuti a riferire al nucleo, se richiesto, oralmente o per iscritto, nei termini temporali assegnati dal nucleo stesso, alle richieste di documentazioni ed informazioni che il nucleo riterra' necessarie allo svolgimento della propria attivita'.