Art. 7.
                 Rapporti con le strutture preposte
                  al controllo interno di gestione
    1.  Al  fine  di  verificare  la  comparazione  dei  costi  e dei
rendimenti,  la  struttura di raccordo e monitoraggio dell'area della
giunta  regionale, trasmette al nucleo di valutazione tutti gli atti,
studi  ed  analisi  afferenti  la  gestione  delle  risorse  umane  e
strumentali e il controllo di gestione.
    Con  cadenza  trimestrale, trasmette altresi', l'evoluzione della
spesa  regionale,  con specifico riferimento ai capitoli del bilancio
di previsione regionale.
    Il  nucleo puo' altresi', d'intesa con il presidente della giunta
regionale,  individuare  le strutture di raccordo e monitoraggio ed i
conseguenti  strumenti ed attivita' di controllo, di valutazione e di
gestione necessari alla propria attivita'.
    2.  Il  nucleo  di  valutazione puo' richiedere alla struttura di
raccordo  e  monitoraggio  dell'area  della  giunta regionale ed alla
struttura  di cui all'ultimo capoverso del comma 1, documenti formali
adottati  dalla  giunta  regionale e dai dirigenti regionali, nonche'
elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa, sia in modo
sintetico che analitico.
    3.  I  coordinatori  di  area  devono  trasmettere  al  nucleo di
valutazione,  prima  dell'approvazione  della  legge  di bilancio, le
proposte di previsione afferenti i capitoli di competenza.
    Devono, altresi', trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di
ogni  anno,  il  prospetto  riepilogativo dei capitoli di competenza,
contenente  la  richiesta, l'ammontare iscritto in bilancio, la somma
impegnata e quella liquidata.
    4.  Il  nucleo  di  valutazione puo' richiedere alle strutture di
monitoraggio  delle singole aree elementi conoscitivi ed integrativi,
utili  per  la propria attivita', anche in ordine all'andamento della
spesa.