Art. 7. Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di gestione 1. Al fine di verificare la comparazione dei costi e dei rendimenti, la struttura di raccordo e monitoraggio dell'area della giunta regionale, trasmette al nucleo di valutazione tutti gli atti, studi ed analisi afferenti la gestione delle risorse umane e strumentali e il controllo di gestione. Con cadenza trimestrale, trasmette altresi', l'evoluzione della spesa regionale, con specifico riferimento ai capitoli del bilancio di previsione regionale. Il nucleo puo' altresi', d'intesa con il presidente della giunta regionale, individuare le strutture di raccordo e monitoraggio ed i conseguenti strumenti ed attivita' di controllo, di valutazione e di gestione necessari alla propria attivita'. 2. Il nucleo di valutazione puo' richiedere alla struttura di raccordo e monitoraggio dell'area della giunta regionale ed alla struttura di cui all'ultimo capoverso del comma 1, documenti formali adottati dalla giunta regionale e dai dirigenti regionali, nonche' elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa, sia in modo sintetico che analitico. 3. I coordinatori di area devono trasmettere al nucleo di valutazione, prima dell'approvazione della legge di bilancio, le proposte di previsione afferenti i capitoli di competenza. Devono, altresi', trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei capitoli di competenza, contenente la richiesta, l'ammontare iscritto in bilancio, la somma impegnata e quella liquidata. 4. Il nucleo di valutazione puo' richiedere alle strutture di monitoraggio delle singole aree elementi conoscitivi ed integrativi, utili per la propria attivita', anche in ordine all'andamento della spesa.