Art. 9. Gli elementi di riferimento per la valutazione 1. Il Nucleo assume, quali elementi di riferimento della valutazione: i programmi, gli obiettivi, le priorita' e le direttive generali degli organi di direzione politica; la dimensione e la qualita' dei referenti e dei destinatari interni ed esterni, dell'attivita' della struttura; i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali, coordinati, per le strutture funzionali alle Aree, dai responsabili di queste ultime; il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture dirigenziali; il bilancio delle risorse finanziarie, articolato per capitoli, assegnate alle strutture dirigenziali; i procedimenti amministrativi e le disposizioni di legge e regolamentari rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241; il carico di lavoro delle distinte strutture dirigenziali; la relazione intermedia ed altre eventuali in itinere che ciascun dirigente ritenga di trasmettere al dirigente della struttura sovraordinata in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli che ostacolino il loro regolare conseguimento, copia delle quali e' inoltrata per conoscenza al nucleo di valutazione; le relazioni annuali dei singoli dirigenti di settore e dei coordinatori di area previste dai commi 4 e 5 dell'Art. 21 della legge regionale n. 7/1997; gli elaborati del monitoraggio eseguito delle strutture preposte al controllo interno di gestione. 2. Gli elementi di cui al precedente comma sono raccolti, anche con l'ausilio di sistemi informatici, dalle strutture preposte al controllo interno di gestione, ai fini della costituzione e dell'alimentazione del dossier di valutazione. 3. La valutazione ha ad oggetto esclusivamente l'attivita' inerente l'esercizio di riferimento.