Art. 9.
           Gli elementi di riferimento per la valutazione
    1.   Il  Nucleo  assume,  quali  elementi  di  riferimento  della
valutazione:
      i  programmi,  gli  obiettivi,  le  priorita'  e  le  direttive
generali degli organi di direzione politica;
      la  dimensione  e  la  qualita' dei referenti e dei destinatari
interni ed esterni, dell'attivita' della struttura;
      i   piani  di  lavoro  annuali  delle  strutture  dirigenziali,
coordinati,  per  le strutture funzionali alle Aree, dai responsabili
di queste ultime;
      il  bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite
alle strutture dirigenziali;
      il bilancio delle risorse finanziarie, articolato per capitoli,
assegnate alle strutture dirigenziali;
      i  procedimenti  amministrativi  e  le  disposizioni di legge e
regolamentari   rilevanti   in   ordine   ai   risultati  oggetto  di
valutazione, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n.
241;
      il carico di lavoro delle distinte strutture dirigenziali;
      la  relazione  intermedia  ed  altre  eventuali  in itinere che
ciascun dirigente ritenga di trasmettere al dirigente della struttura
sovraordinata  in  ordine  allo  stato  di  avanzamento dei risultati
programmati ed agli eventuali vincoli che ostacolino il loro regolare
conseguimento,  copia  delle  quali  e'  inoltrata  per conoscenza al
nucleo di valutazione;
      le  relazioni  annuali  dei  singoli dirigenti di settore e dei
coordinatori  di  area  previste  dai  commi 4 e 5 dell'Art. 21 della
legge regionale n. 7/1997;
      gli   elaborati   del  monitoraggio  eseguito  delle  strutture
preposte al controllo interno di gestione.
    2.  Gli  elementi di cui al precedente comma sono raccolti, anche
con  l'ausilio  di  sistemi  informatici, dalle strutture preposte al
controllo   interno   di  gestione,  ai  fini  della  costituzione  e
dell'alimentazione del dossier di valutazione.
    3.  La  valutazione  ha  ad  oggetto  esclusivamente  l'attivita'
inerente l'esercizio di riferimento.