(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del
                           20 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Nelle  more  dell'attuazione  di  quanto previsto dall'Art. 1
della  legge  regionale  1 agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro a
tempo  determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo,
gia'  rinnovati  ai sensi dell'Art. 2 della citata legge regionale n.
16 del 2000, sono prorogati di un anno.
    2.  E' altresi' autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno
dei  lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali
in lavori socialmente utili.