(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 20 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'Art. 1 della legge regionale 1 agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo, gia' rinnovati ai sensi dell'Art. 2 della citata legge regionale n. 16 del 2000, sono prorogati di un anno. 2. E' altresi' autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili.