Art. 2.
   Modifiche all'Art. 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6
    1.  Il  comma 38 dell'art. 5 della legge regionale n. 6 del 2001,
e' sostituito dal seguente:
      "38.   E'  autorizzata  la  spesa  di  L.  5.000.000.000  (Euro
2.582.284,49)  annue  a  favore  delle A.S.L. per l'adeguamento della
retta  dovuta  alle  comunita'  terapeutiche  per  l'ospitalita'  dei
tossicodipendenti  residenti  in  Sardegna;  il relativo programma di
intervento   e'   approvato   dalla  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore  dell'igiene  e  sanita'  e dell'assistenza sociale, a
termini  dell'art. 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977,
n.  1,  e  successive  modifiche  ed integrazioni (UPB S12.050 - cap.
12058/06)".