Art. 2. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 1. Il comma 38 dell'art. 5 della legge regionale n. 6 del 2001, e' sostituito dal seguente: "38. E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,49) annue a favore delle A.S.L. per l'adeguamento della retta dovuta alle comunita' terapeutiche per l'ospitalita' dei tossicodipendenti residenti in Sardegna; il relativo programma di intervento e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, a termini dell'art. 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.050 - cap. 12058/06)".