Art. 3.
                         Ammissione ai corsi
    1. Sono ammessi ai corsi di cui all'Art. 2, nel numero massimo di
20,   coloro  che  abbiano  conseguito  il  compimento  inferiore  di
conservatorio ed abbiano superato l'esame di ammissione.
    2.  L'esame  di  ammissione e' finalizzato all'accertamento delle
attitudini  musicali  allo  studio  delle materie di insegnamento dei
corsi  e  consiste  nelle  prove  di "canto a prima vista di semplice
melodia" e di "dettato ritmico-melodico".