Art. 8. Esame di diploma 1. Sono ammessi all'esame di diploma di "direzione di coro" gli allievi che abbiano frequentato i corsi del biennio superiore ed abbiano conseguito al termine dei corsi il voto di sufficienza nelle materie di "pianoforte complementare" e di "lettura della partitura". 2. Sono ammessi all'esame di diploma di "direzione di banda" gli allievi che abbiano frequentato i corsi del biennio superiore ed abbiano conseguito al termine dei corsi il voto di sufficienza nella materia di "lettura della partitura". 3. Gli esami di diploma di "direzione di coro" e di "direzione di banda" consistono nelle prove di cui agli allegati rispettivamente C) e D) del presente regolamento. 4. La commissione dell'esame di diploma di "direzione di coro" e' presieduta dal direttore del conservatorio, o da un suo sostituto, ed e' composta dai seguenti membri: a) un commissario esterno; b) il docente di "direzione di coro"; c) il docente di "composizione"; d) il docente di "esercitazioni corali". 5. La commissione dell'esame di diploma di "direzione di banda" e' presieduta dal direttore del conservatorio, o da un suo sostituto, ed e' composta dai seguenti membri: a) un commissario esterno; b) il docente di "direzione di banda"; c) il docente di "composizione"; d) il docente di "esercitazioni orchestrali".