Art. 8.
                          Esame di diploma
    1.  Sono  ammessi all'esame di diploma di "direzione di coro" gli
allievi  che  abbiano  frequentato  i  corsi del biennio superiore ed
abbiano  conseguito al termine dei corsi il voto di sufficienza nelle
materie di "pianoforte complementare" e di "lettura della partitura".
    2.  Sono ammessi all'esame di diploma di "direzione di banda" gli
allievi  che  abbiano  frequentato  i  corsi del biennio superiore ed
abbiano  conseguito al termine dei corsi il voto di sufficienza nella
materia di "lettura della partitura".
    3. Gli esami di diploma di "direzione di coro" e di "direzione di
banda" consistono nelle prove di cui agli allegati rispettivamente C)
e D) del presente regolamento.
    4. La commissione dell'esame di diploma di "direzione di coro" e'
presieduta dal direttore del conservatorio, o da un suo sostituto, ed
e' composta dai seguenti membri:
      a) un commissario esterno;
      b) il docente di "direzione di coro";
      c) il docente di "composizione";
      d) il docente di "esercitazioni corali".
    5.  La  commissione dell'esame di diploma di "direzione di banda"
e' presieduta dal direttore del conservatorio, o da un suo sostituto,
ed e' composta dai seguenti membri:
      a) un commissario esterno;
      b) il docente di "direzione di banda";
      c) il docente di "composizione";
      d) il docente di "esercitazioni orchestrali".