Art. 9.
      Diploma di "direzione di coro" e di "direzione di banda"
    1.  Gli  allievi  che  abbiano  superato  l'esame  di  diploma di
"direzione   di  coro"  e  di  "direzione  di  banda"  conseguono  il
rispettivo diploma, avente la stessa validita' dei diplomi rilasciati
dai conservatori di musica.