Art. 10. Attivita' stagionale o temporanea 1. E' consentito l'invio di comunicazioni o il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' stagionale, che comunque deve riferirsi ad un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, anche frazionati ed anche riferiti all'anno successivo a quello in cui l'attivita' ha inizio. Queste attivita' sono disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attivita' non stagionale. 2. In occasione di fiere, feste, mercati, o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco puo' concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate a chi e' in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3.