Art. 10.
                  Attivita' stagionale o temporanea
    1.  E'  consentito  l'invio  di  comunicazioni  o  il rilascio di
autorizzazioni  per l'esercizio di attivita' stagionale, che comunque
deve  riferirsi  ad  un  periodo  non  inferiore  a  90  giorni e non
superiore  a  180 giorni, anche frazionati ed anche riferiti all'anno
successivo  a  quello  in cui l'attivita' ha inizio. Queste attivita'
sono   disciplinate  dalle  stesse  norme  previste  per  l'esercizio
dell'attivita' non stagionale.
    2.  In  occasione  di  fiere,  feste,  mercati,  o altre riunioni
straordinarie  di  persone,  il Sindaco puo' concedere autorizzazioni
temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle
predette  manifestazioni  e  sono rilasciate a chi e' in possesso dei
requisiti morali di cui all'art. 3.