Art. 12.
                       Vendite di liquidazione
    1.  Le  vendite  di  liquidazione  possono essere effettuate solo
quando  il  richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in
conseguenza di una delle seguenti circostanze:
      a) cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda e di una sua
succursale;
      b) ristrutturazione     dell'azienda,    esclusa    l'ordinaria
manutenzione,  che comporti la chiusura dell'esercizio per almeno due
settimane;
      c) gravi calamita' che hanno colpito l'azienda;
      d) giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.
    2.  Non  costituiscono cessione dell'azienda ai fini del presente
articolo, la trasformazione di una ditta individuale in una societa',
il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali.
    3.  Nei  cinque  anni  successivi  alla chiusura della vendita di
liquidazione,   il  venditore  o  il  titolare  dell'esercizio  o  il
rilevatario  dell'attivita'  fallimentare  non  puo' effettuare nello
stesso  esercizio  alcuna  vendita  straordinaria,  di liquidazione e
fallimentare,  salvo il caso di gravi calamita' e giubileo aziendale.
Tale  disposizione  non si applica al subentrante in caso di cessione
d'azienda,  che  non  rientri  nelle  tipologie  di cui al precedente
comma.
    4.  Sono equiparate alle vendite di liquidazione le realizzazioni
di  attivita' fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari.
In  tale  caso la vendita deve essere effettuata nei locali in cui il
fallito  esercitava  la  propria  attivita' commerciale. Nei predetti
locali  non  possono  essere  introdotte  merci  di  provenienza  non
fallimentare.
    5.  Non  sono  soggetti  alla  presente  disciplina le vendite al
dettaglio ordinate dall'autorita' giudiziaria a seguito di fallimento
e  gestite  direttamente  dalla  curatela  fallimentare.  Solo queste
ultime   possono   essere   presentate   al   pubblico  come  vendite
fallimentari.
    6.  Le  vendite  di  liquidazione e le realizzazioni di attivita'
fallimentari  effettuate  ad  opera di privati rilevatari non possono
avere  una  durata  superiore  a  30  giorni,  prorogabili  solo  per
circostanze eccezionali e documentate.
    7.  Copia  della  comunicazione al comune deve essere esposta per
tutta  la  durata  della vendita nel punto piu' visibile dall'esterno
della  vetrina  principale  dell'esercizio  o in quella piu' prossima
alla  porta  di  accesso  oppure  sulla  porta  stessa.  In  tutte le
comunicazioni   pubblicitarie  scritte  che  attengono  alle  vendite
straordinarie    devono    essere   riportati   gli   estremi   della
comunicazione.
    8.  Le  vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei
40  giorni  antecedenti  le  vendite  di  fine stagione e nel mese di
dicembre.
    9. Le comunicazioni devono essere presentate al comune competente
per  territorio  almeno  30  giorni  prima  della data d'inizio della
vendita,  se il comune non prevede un termine inferiore, accompagnate
da  una  autocertificazione del richiedente attestante la veridicita'
di  una  delle circostanze indicate al comma 1. La comunicazione deve
riportare:
      a) l'indirizzo dell'esercizio di vendita;
      b) la data di inizio e del termine della vendita;
      c) le   merci   poste   in   vendita   distinte   per   settori
merceologici',  con  l'indicazione della quantita' nonche' del prezzo
praticato  prima  della vendita straordinaria e la misura dei ribassi
per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita.
    10.  La  vendita  deve essere effettuata durante l'orario normale
dei negozi e nei soli locali dell'esercizio commerciale. Alle vendite
deve  seguire immediatamente l'adempimento delle condizioni di cui al
comma   1,  indicate  nella  comunicazione.  Nel  caso  di  chiusura,
trasferimento  e  ristrutturazione  dell'azienda o di una succursale,
deve seguire l'immediata cessazione dell'attivita'.