Art. 13.
                      Vendite di fine stagione
    1.  Sono  equiparate  alle vendite di fine stagione le vendite di
scampoli  di  tessuti  e  di  rimanenze di magazzino. Al di fuori dei
periodi  stabiliti  dalla  camera  di commercio, nessuna vendita puo'
essere  presentata  come  vendita  di fine stagione o come vendita di
scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino.