Art. 13. Vendite di fine stagione 1. Sono equiparate alle vendite di fine stagione le vendite di scampoli di tessuti e di rimanenze di magazzino. Al di fuori dei periodi stabiliti dalla camera di commercio, nessuna vendita puo' essere presentata come vendita di fine stagione o come vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino.