Art. 14.
                        Vendite promozionali
    1. Le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi
periodo  dell'anno,  eccettuati i 40 giorni antecedenti le vendite di
fine  stagione  e  il  mese  di dicembre.  Esse possono riguardare al
massimo  tre  voci  merceologiche  ed  il 20 per cento degli articoli
esposti   nell'esercizio.   Le   vendite   promozionali  di  prodotti
alimentari  e  di  prodotti  per l'igiene della persona e della casa,
possono  essere  effettuate  in  qualsiasi  periodo  dell'anno, senza
obbligo di preventiva comunicazione al comune.
    2. L'azienda commerciale che intende effettuare le vendite di cui
al  comma  1  deve  comunicarne  l'inizio  al  comune  competente per
territorio   elencando   i  singoli  beni  in  vendita  promozionale,
allegando   i   testi  pubblicitari  ed  indicando  la  durata  della
manifestazione.  Deve  inoltre  tenere  a  disposizione del comune la
documentazione   necessaria   per  comprovare  la  veridicita'  delle
affermazioni  pubblicitarie. Copia della comunicazione al comune deve
essere  esposta  per  tutta  la  durata  della vendita nel punto piu'
visibile  dall'esterno  dell  vetrina  principale dell'esercizio o in
quella piu' prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa.
    3.  Non  sono  considerate  vendite  promozionali  le offerte che
riguardano un numero assai limitato di articoli, quali ad esempio gli
angoli delle offerte, purche' non pubblicizzate in alcun modo.