Art. 15.
                    Divieti, prezzi e pubblicita'
    1.  In  occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione
ed  equiparate  e promozionali e' vietato vendere merci appositamente
acquistate,  sia in conto proprio che in conto deposito. Si presumono
appositamente acquistate:
      a) le  merci  poste  in  vendita  i cui quantitativi risultanti
dalle  fatture  fornitori  emesse  nei  sei mesi antecedenti l'inizio
della  vendita  superano  di  almeno  il  50 per cento i quantitativi
acquistati nello stesso periodo dell'anno precedente;
      b)   le   merci   poste   in   vendita  introdotte  nei  locali
dell'esercizio  o  nei  depositi  dell'azienda  dopo la presentazione
della comunicazione della vendita o durante la vendita stessa.
    2.  In  ogni  caso  le  merci  che non rientrano nella vendita di
liquidazione  o  di  fine  stagione o equiparate devono essere tenute
separate in modo ben chiaro per il pubblico. E' vietato effettuare le
vendite di cui al comma 1 con il sistema del pubblico incanto.
    3.  Le  merci  devono  essere specificate al pubblico in modo non
equivoco  e il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli
posti in vendita. In occasione delle vendite di liquidazione, di fine
stagione  ed  equiparate  e  promozionali  e' ammesso l'uso dei doppi
prezzi,  con  l'indicazione dello sconto espresso in percentuale. Nel
caso  che  per  la  stessa  voce merceologica si pratichino prezzi di
vendita diversi a seconda della varieta' degli articoli che rientrano
in  tale  voce,  sui  cartellini  dei prezzi e nella pubblicita' deve
essere  indicato  il  prezzo  minore  e quello maggiore. Nel caso che
venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella
voce  reclamizzata  devono  essere  venduti a tale prezzo. In caso di
indicazioni  suscettibili  di  piu'  interpretazioni di valida quella
piu' favorevole all'acquirente.
    4.  I  prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti
di  tutti  gli  acquirenti  senza  distinzione,  senza limitazioni di
quantita'  e  senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle
scorte.  L'esaurimento  delle scorte deve essere portato a conoscenza
del pubblico con avviso da esporre all'esterno del locale di vendita.
    5. Il contenuto delle affermazioni pubblicitarie, anche generiche
riguardanti  prezzi,  ribassi,  sconti  o valori delle merci poste in
vendita  deve  essere  comprovato  in  modo  idoneo a richiesta degli
organi   di   vigilanza.   Qualsiasi  forma  di  pubblicizzazione  e'
consentita  solo  a  partire  dal  secondo giorno feriale antecedente
l'inizio della singola vendita. Le vendite presentate o pubblicizzate
come vendite di liquidazione, speciali per cessione, cambio gestione,
chiusura,   trasferimento,   ristrutturazione.   di  saldi,  di  fine
stagione,  di  realizzo  di  rimanenze  di  magazzino  e tutte quelle
presentate  attraverso sinonimi comparativi, superlativi o altri nomi
di  fantasia,  come  occasioni  particolarmente  favorevoli  per  gli
acquirenti   e   comunque  differenziate  dalle  vendite  normalmente
praticate, sono soggette alle disposizioni della legge e del presente
regolamento.
    6.   Le   norme  relative  alle  vendite  di  liquidazione,  alle
realizzazioni  di  attivita'  fallimentari  effettuate  ad  opera  di
privati  rilevatari,  alle  vendite  di fine stagione, di scampoli di
tessuti  o  di rimanenze di magazzino e promozionali valgono anche se
effettuate  per  corrispondenza  o  con  qualsiasi  altro  sistema di
comunicazione,  su  catalogo  o a domicilio mediante incaricati delle
aziende commerciali ai sensi della normativa vigente.
    7. In caso di vendite pubblicizzate sui giornali, alla radio o in
televisione nei modi di cui al precedente comma 5 e non conformi alle
disposizioni  della  legge  e  del  presente  regolamento, il sindaco
dispone  a  carico  della  ditta  l'immediata diffusione sui mezzi di
comunicazione  utilizzati,  di un comunicato di rettifica, riportante
le infrazioni commesse e le sanzioni previste.