Art. 17.
                           Spacci interni
    1.  Entro  30  giorni  dall'attivazione  dello spaccio interno il
comune   deve  trasmettere  alla  camera  di  commercio  copia  della
comunicazione pervenuta.
    2.  Agli  effetti  della  legge  e  del  presente  regolamento di
esecuzione,  per  locali non aperti al pubblico si intendono i locali
l'accesso  ai  quali  e' riservato a soggetti determinati. E' vietato
agli spacci interni l'uso di insegne visibili da pubblica via.