Art. 18.
               Vendita per corrispondenza, televisione
                  o altri sistemi di comunicazione
                o presso il domicilio dei consumatori
    1. Nel caso di vendite effettuate tramite televisione, durante la
trasmissione  debbono  essere indicati il nome, la denominazione o la
ragione  sociale  e la sede del venditore, il numero di iscrizione al
registro  delle  imprese  ed il numero della partita IVA. Le medesime
indicazioni   devono  essere  fornite  nel  sito  utilizzato  per  il
commercio  elettronico.  Agli  organi  di  vigilanza e' consentito il
libero  accesso  al  locale  indicato  come  sede  del venditore. Chi
effettua  le  vendite tramite televisione per conto terzi deve essere
in  possesso  della  licenza  prevista  dall'art. 115 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
    2.  Il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 14 della legge
deve  essere  numerato  e  aggiornato  annualmente, deve contenere le
generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione della sede
e  dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome
del  responsabile  dell'impresa  stessa  e la firma di quest'ultimo e
deve  essere  esposto  in  modo  visibile  durante  le  operazioni di
vendita.  Il  tesserino  di  riconoscimento e' obbligatorio anche per
l'imprenditore  che effettua personalmente le operazioni disciplinate
dal  presente articolo. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano  anche  nel  caso  di operazioni di vendita a domicilio del
consumatore  effettuate  dal  commerciante  su  aree pubbliche, dagli
artigiani e dagli agricoltori.
    3. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi'
le  disposizioni  del  decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in
materia  di  contratti  negoziati  fuori dei locali commerciali e del
decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a
distanza.