Art. 19.
               Direttive provinciali per l'adeguamento
               della rete distributiva dei carburanti
    1.  La  giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria,
approva  le  direttive  per  la  razionalizzazione e ristrutturazione
della   rete   distributiva   dei   carburanti.   Esse   tendono   al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
      a)  garanzia  del  costante adeguamento della rete distributi a
alle  esigenze  del  traffico e di sviluppo turistico, urbanistico ed
industriale del territorio provinciale, tenuto conto della necessita'
di salvaguardia dei vincoli ambientali e tutela e recupero dei centri
storici;
      b) redditivita' sufficiente degli impianti, da realizzare anche
attraverso la eliminazione degli impianti marginali;
      c) miglioramento  del  servizio  da  rendere  agli  utenti,  da
attuarsi  prevedendo  tipologie  strutturali  minime  degli impianti,
adeguati alle esigenze dell'utenza;
      d) garanzia  di  presenza  di  impianti  di  distribuzione  nei
piccoli  centri  ed  in  quelli  isolati  o caratterizzati da turismo
stagionale;
      e) individuazione degli impianti ubicati nei centri storici che
turbano  i  valori storici, architettonici ed ambientali o quelli che
costituiscono  grave  intralcio  o  pericolo  alla circolazione. Tali
impianti  devono  essere  trasferiti  in altra zona entro cinque anni
dalla  data  di approvazione delle direttive che dovranno stabilire i
relativi   criteri   di   priorita'.   I   comuni  devono  facilitare
l'individuazione  delle nuove ubicazioni e il rilascio delle relative
concessioni edilizie;
      f) priorita'  alle  iniziative  intese a concentrare due o piu'
impianti ad insufficiente redditivita' in un unico impianto.
    2. Le direttive riguardano le seguenti fasi:
      a) rilevazione della consistenza della rete distributiva;
      b) analisi   critica   delle   disfunzioni  e  degli  squilibri
emergenti   e   formulazione   di   indicazioni   operative   per  la
razionalizzazione della rete attraverso operazioni di concentrazione,
trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;
      c) definizione  delle modalita' e dei tempi di attuazione delle
direttive,  nonche'  formazione  di  un  sistema  informativo  per il
controllo periodico dello stato di attuazione delle direttive stesse.
    3.  Ai  fini  della  rilevazione  della  consistenza  della  rete
distributiva degli impianti di distribuzione di carburanti, l'ufficio
tecnico di finanza o gli operatori dovranno fornire alla ripartizione
provinciale  turismo,  commercio  e  servizi, entro il 20 febbraio di
ogni  anno,  i  dati sulle quantita' di carburante erogate da ciascun
punto vendita nel corso dell'anno precedente.