Art. 19. Direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti 1. La giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, approva le direttive per la razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti. Esse tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) garanzia del costante adeguamento della rete distributi a alle esigenze del traffico e di sviluppo turistico, urbanistico ed industriale del territorio provinciale, tenuto conto della necessita' di salvaguardia dei vincoli ambientali e tutela e recupero dei centri storici; b) redditivita' sufficiente degli impianti, da realizzare anche attraverso la eliminazione degli impianti marginali; c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali minime degli impianti, adeguati alle esigenze dell'utenza; d) garanzia di presenza di impianti di distribuzione nei piccoli centri ed in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale; e) individuazione degli impianti ubicati nei centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o quelli che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione. Tali impianti devono essere trasferiti in altra zona entro cinque anni dalla data di approvazione delle direttive che dovranno stabilire i relativi criteri di priorita'. I comuni devono facilitare l'individuazione delle nuove ubicazioni e il rilascio delle relative concessioni edilizie; f) priorita' alle iniziative intese a concentrare due o piu' impianti ad insufficiente redditivita' in un unico impianto. 2. Le direttive riguardano le seguenti fasi: a) rilevazione della consistenza della rete distributiva; b) analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di concentrazione, trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti; c) definizione delle modalita' e dei tempi di attuazione delle direttive, nonche' formazione di un sistema informativo per il controllo periodico dello stato di attuazione delle direttive stesse. 3. Ai fini della rilevazione della consistenza della rete distributiva degli impianti di distribuzione di carburanti, l'ufficio tecnico di finanza o gli operatori dovranno fornire alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, entro il 20 febbraio di ogni anno, i dati sulle quantita' di carburante erogate da ciascun punto vendita nel corso dell'anno precedente.