Art. 20. Distributori di carburante - Autorizzazione 1. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori, nonche' da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. 2. La domanda di autorizzazione all'installazione e al trasferimento, alla modifica e alla concentrazione di impianti, deve essere presentata assieme ad un'autocertificazione corredata della documentazione prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'art. 16, comma 2, della legge. 3. Nella domanda l'interessato dichiara: a) il possesso dei requisiti morali di cui all'Art. 3, comma 1; b) le generalita' o la ragione sociale, nonche' la residenza o la sede sociale; c) l'ubicazione e la superficie dell'impianto, allegando il progetto planimetrico dell'impianto; d) i carburanti per i quali si chiede l'autorizzazione, indicando, per ciascun prodotto, il numero ed il tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare; e) la capacita' in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici e le quantita' massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto; f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve essere di almeno dieci unita', salvo il caso di macchine operatrici per le piste da sci ed il caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. 4. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli privati interni, consente di porre in vendita in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti indicati nella tabella speciale riservata ad essi. Consente inoltre gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La superficie di vendita non puo' essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita di cui all'Art. 4 della legge, nonche' a 50 metri quadrati, se l'impianto e' ubicato in zona per insediamenti produttivi in zona di verde agricolo, alpino e bosco. 5. In caso il trasferimento di impianto da un comune ad un altro della provincia, va chiesto il parere dei sindaco del comune in cui era ubicato il vecchio impianto e di quello in cui viene aperto il nuovo. 6. Nelle localita' montane sprovviste di impianti di distribuzione di carburanti o in centri che distano piu' di 15 chilometri, misurati lungo le vie pubbliche, dall'impianto piu' vicino, se nessuno chiede l'autorizzazione essa puo' essere rilasciata al comune che ne faccia richiesta, a seguito di delibera del Consiglio comunale. 7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacita' complessiva superiore a dieci metri cubi di carburanti. Impianti aventi una capacita' inferiore a dieci metri cubi, devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. 8. In casi particolari l'assessore provinciale competente puo' concedere autorizzazioni temporanee all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante mobili, del tipo autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto. La capacita' massima consentita e' di metri cubi nove. Le autorizzazioni vengono concesse esclusivamente per motivi di emergenza a cantieri edili e stradali sulla base dell'effettiva necessita' a tal fine si terra' conto anche della consistenza del parco automezzi. Gli impianti devono corrispondere in ogni caso alle norme di sicurezza per la tutela delle acque e del suolo e alle norme di prevenzione incendi vigenti.