Art. 20.
             Distributori di carburante - Autorizzazione
    1.  Per  impianto  di  distribuzione  di carburanti si intende un
complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di
erogazione  di  carburanti  per  uso  di autotrazione con le relative
attrezzature  e accessori, nonche' da almeno un locale ufficio, da un
deposito e da un locale per i servizi igienici.
    2.   La   domanda   di   autorizzazione  all'installazione  e  al
trasferimento,  alla modifica e alla concentrazione di impianti, deve
essere  presentata  assieme  ad un'autocertificazione corredata della
documentazione  prescritta  e  di  una perizia giurata, redatta da un
ingegnere  o  altro  tecnico  competente  per  la  sottoscrizione del
progetto   presentato,   iscritto  al  relativo  albo  professionale,
attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli
indirizzi di cui all'art. 16, comma 2, della legge.
    3. Nella domanda l'interessato dichiara:
      a) il possesso dei requisiti morali di cui all'Art. 3, comma 1;
      b) le  generalita' o la ragione sociale, nonche' la residenza o
la sede sociale;
      c) l'ubicazione  e  la  superficie  dell'impianto, allegando il
progetto planimetrico dell'impianto;
      d) i   carburanti  per  i  quali  si  chiede  l'autorizzazione,
indicando,   per  ciascun  prodotto,  il  numero  ed  il  tipo  degli
apparecchi automatici che si intendono installare;
      e) la capacita' in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i
singoli  apparecchi  automatici  e  le quantita' massime, espresse in
metri  cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o
recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto;
      f) nel  caso  di  impianto  privato  interno,  il  numero degli
addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che
deve  essere  di  almeno  dieci  unita',  salvo  il  caso di macchine
operatrici  per  le piste da sci ed il caso in cui il richiedente sia
un ente pubblico.
    4. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione
di  carburanti, con esclusione di quelli privati interni, consente di
porre   in   vendita  in  locali  attrezzati  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  igienico-sanitarie,  tutti  i  prodotti  indicati nella
tabella  speciale  riservata ad essi. Consente inoltre gli interventi
di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore
di  cui  alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La superficie di vendita
non puo' essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita
di  cui  all'Art.  4  della  legge,  nonche'  a 50 metri quadrati, se
l'impianto  e' ubicato in zona per insediamenti produttivi in zona di
verde agricolo, alpino e bosco.
    5.  In caso il trasferimento di impianto da un comune ad un altro
della  provincia,  va chiesto il parere dei sindaco del comune in cui
era  ubicato  il  vecchio impianto e di quello in cui viene aperto il
nuovo.
    6.   Nelle   localita'   montane   sprovviste   di   impianti  di
distribuzione  di  carburanti  o  in  centri  che  distano piu' di 15
chilometri,  misurati  lungo  le  vie  pubbliche,  dall'impianto piu'
vicino,   se   nessuno   chiede  l'autorizzazione  essa  puo'  essere
rilasciata  al  comune che ne faccia richiesta, a seguito di delibera
del Consiglio comunale.
    7.  Gli  impianti  privati  interni  possono  essere  autorizzati
unicamente  qualora  abbiano  una  capacita'  complessiva superiore a
dieci  metri  cubi  di  carburanti.  Impianti  aventi  una  capacita'
inferiore  a  dieci metri cubi, devono adeguarsi a quanto sopra entro
il  termine  del prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione
la  semplice  detenzione  di carburante in contenitori non interrati,
conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo
di dieci quintali.
    8.  In  casi  particolari l'assessore provinciale competente puo'
concedere autorizzazioni temporanee all'installazione e all'esercizio
di   impianti   di  distribuzione  di  carburante  mobili,  del  tipo
autorizzato  dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto. La
capacita' massima consentita e' di metri cubi nove. Le autorizzazioni
vengono  concesse  esclusivamente  per motivi di emergenza a cantieri
edili  e  stradali sulla base dell'effettiva necessita' a tal fine si
terra'  conto  anche  della  consistenza  del  parco  automezzi.  Gli
impianti  devono  corrispondere  in ogni caso alle norme di sicurezza
per  la  tutela  delle  acque e del suolo e alle norme di prevenzione
incendi vigenti.