Art. 21.
                        Modifiche di impianti
    1.  Sono  soggette  ad  autorizzazione  ed a collaudo le seguenti
modifiche di impianto:
      a) l'installazione  di apparecchiature self-service a pagamento
anticipato;
      b) l'installazione  di  nuove  colonnine  per  l'erogazione  di
carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
      c) la sostituzione di un prodotto gia' esistente in un impianto
con uno nuovo.
    2.  Non  sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di
impianto:
      a) l'installazione  di  nuovi  serbatoi  e  la  sostituzione di
serbatoi con altri;
      b) la  sostituzione  di  distributori a semplice erogazione con
altri a doppia erogazione o ad erogazione multiprodotto, o viceversa,
limitatamente ai prodotti gia' autorizzati;
      c) il  cambio  di  destinazione  d'uso  degli  erogatori  o dei
serbatoi,  limitatamente  ai carburanti compresi nelle categorie gia'
autorizzate  per  l'impianto  esistente,  a  condizione che non venga
aggiunto o eliminato alcun prodotto;
      d) la  realizzazione  e  l'aumento di capacita' dei depositi di
stoccaggio degli oli lubrificanti;
      e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici:
      f) l'installazione  di  dispositivi  self-service  a  pagamento
posticipato;
      g) l'installazione  di  dispositivi ed impianti per il recupero
dei vapori o per altri interventi finalizzati al risparmio di energia
ed alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
      h) estensione  del  self-service  a  pagamento  anticipato gia'
autorizzato  all'erogazione  di  altri  carburanti  comunque compresi
nelle categorie gia' autorizzate per il medesimo impianto.
    3.  Le  modifiche di cui al comma 2 devono essere prevalentemente
comunicate alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi
e  realizzate  nel  rispetto  delle  disposizioni di cui all'Art. 16,
comma  2,  della legge. Deve essere prodotta inoltre la dichiarazione
di  conformita',  ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n.
18. In caso di modifica strutturale dell'impianto, la conformita' dei
lavori  dovra' essere attestata da verbale di collaudo eseguito da un
tecnico iscritto al collegio od ordine professionale.