Art. 22. Revoca dell'autorizzazione 1. L'assessore provinciale al commercio revoca l'autorizzazione ed ordina la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti: a) se l'impianto non inizia l'attivita' entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; b) se un impianto gia' autorizzato non supera con esito positivo li collaudo previsto, ovvero non ottempera alle prescrizioni impartite nel termine stabilito; c) se viene sospesa l'attivita' senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento; d) se l'impianto viene modificato senza autorizzazione, nei casi in cui essa e' prevista, o viene allo stesso data una destinazione diversa da quella originariamente assegnata; e) se l'impianto viene messo in esercizio prima del termine previsto dall'autorizzazione o comunque prima che sia stato effettuato con esito positivo il prescritto collaudo, salvo i casi per i quali e' previsto ed e' stato concesso l'esercizio provvisorio; f) se l'impianto nel corso dell'anno precedente ha avuto un erogato di vendita inferiore a cinquecentomila litri, salvo gli impianti attivati nell'anno considerato o quelli ubicati in localita' montane, isolate, e salvo cause di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabili con il venduto conseguito nei tre anni precedenti. L'individuazione di tali punti di vendita e' effettuata con la collaborazione dell'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, sulla base delle risultanze dei registri di carico e scarico di cui alla legge 2 luglio 1957, n. 474; g) se in un impianto privato interno si verifica una considerevole riduzione dell'attivita' e del parco macchine dell'azienda, la cui consistenza puo' essere verificata in ogni momento o se esso, alla data del termine stabilito per il prossimo collaudo, non abbia raggiunto una capacita' superiore a dieci metri cubi; h) per inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento, quando la inadempienza sia riconosciuta di tale gravita' da compromettere la sicurezza e da turbare la continuita' e regolarita' dell'attivita' di distribuzione carburanti; i) per motivi di pubblico interesse ed in tal caso il titolare dell'autorizzazione e' indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, da determinare mediante stima dell'ufficio tecnico provinciale, salvo che non ottenga la sostituzione dell'autorizzazione revocata con un'altra; l) se gli impianti ubicati nel centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione, come individuati dalle direttive provinciali di cui all'Art. 19, comma 1, lettera e), non si trasferiscono in altra zona entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di approvazione delle direttive medesime. 2. Le autorita' competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attivita' degli impianti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi ed urgenti ragioni il sicurezza o di interesse pubblico.