Art. 22.
                     Revoca dell'autorizzazione
    1.  L'assessore  provinciale al commercio revoca l'autorizzazione
ed ordina la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti:
      a) se  l'impianto  non  inizia  l'attivita' entro un anno dalla
data  di  notifica  dell'accoglimento  dell'istanza, salvo proroga in
caso di comprovata necessita';
      b) se  un  impianto  gia'  autorizzato  non  supera  con  esito
positivo li collaudo previsto, ovvero non ottempera alle prescrizioni
impartite nel termine stabilito;
      c) se viene sospesa l'attivita' senza l'autorizzazione prevista
dal presente regolamento;
      d) se  l'impianto  viene  modificato  senza autorizzazione, nei
casi  in  cui  essa  e'  prevista,  o  viene  allo  stesso  data  una
destinazione diversa da quella originariamente assegnata;
      e) se  l'impianto  viene  messo  in esercizio prima del termine
previsto   dall'autorizzazione   o   comunque  prima  che  sia  stato
effettuato  con  esito  positivo il prescritto collaudo, salvo i casi
per i quali e' previsto ed e' stato concesso l'esercizio provvisorio;
      f) se  l'impianto  nel  corso  dell'anno precedente ha avuto un
erogato  di  vendita  inferiore  a  cinquecentomila  litri, salvo gli
impianti attivati nell'anno considerato o quelli ubicati in localita'
montane,  isolate,  e  salvo  cause  di  forza maggiore  a  carattere
temporaneo  comprovabili  con  il  venduto  conseguito  nei  tre anni
precedenti.  L'individuazione  di tali punti di vendita e' effettuata
con  la collaborazione dell'Ufficio tecnico di finanza competente per
territorio,  sulla  base  delle  risultanze  dei registri di carico e
scarico di cui alla legge 2 luglio 1957, n. 474;
      g) se   in   un   impianto  privato  interno  si  verifica  una
considerevole   riduzione   dell'attivita'   e   del  parco  macchine
dell'azienda,  la  cui  consistenza  puo'  essere  verificata in ogni
momento  o  se  esso, alla data del termine stabilito per il prossimo
collaudo,  non  abbia raggiunto una capacita' superiore a dieci metri
cubi;
      h) per inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione,
degli   obblighi   imposti   dal   presente  regolamento,  quando  la
inadempienza  sia  riconosciuta  di tale gravita' da compromettere la
sicurezza e da turbare la continuita' e regolarita' dell'attivita' di
distribuzione carburanti;
      i) per  motivi di pubblico interesse ed in tal caso il titolare
dell'autorizzazione  e' indennizzato per il solo valore residuo degli
impianti,   da   determinare   mediante  stima  dell'ufficio  tecnico
provinciale,     salvo    che    non    ottenga    la    sostituzione
dell'autorizzazione revocata con un'altra;
      l) se  gli  impianti  ubicati  nel centri storici che turbano i
valori  storici,  architettonici  ed  ambientali  o che costituiscono
grave  intralcio o pericolo alla circolazione, come individuati dalle
direttive provinciali di cui all'Art. 19, comma 1, lettera e), non si
trasferiscono  in  altra zona entro un periodo massimo di cinque anni
dalla data di approvazione delle direttive medesime.
    2.   Le   autorita'   competenti   possono  ordinare  l'immediata
sospensione   dell'attivita'   degli  impianti  ed  eventualmente  lo
svuotamento  dei serbatoi per gravi ed urgenti ragioni il sicurezza o
di interesse pubblico.