Art. 24. Sospensione dell'attivita' 1. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore hanno diritto a sospendere per ferie l'esercizio dell'attivita' per non piu' di quattro settimane ogni anno, frazionate in non piu' di due periodi che dovranno essere concordati con la ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. In caso di mancato accordo fra le parti decidera' l'assessore provinciale al commercio, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. 2. Per il restante periodo dell'anno i titolari dell'autorizzazione o i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'assessore provinciale al commercio, che sara' concessa per il piu' breve periodo possibile e per motivi che determinano un'oggettiva impossibilita' di esercizio. 3. Le sospensioni per impianti la cui attivita' e' collegata al movimento turistico, fatte salve le esigenze dell'utenza, possono essere autorizzate per periodi di tempo non superiori a sei mesi nell'anno solare.