Art. 24.
                     Sospensione dell'attivita'
    1.  Il  titolare dell'autorizzazione o il gestore hanno diritto a
sospendere  per  ferie  l'esercizio  dell'attivita'  per  non piu' di
quattro  settimane  ogni  anno, frazionate in non piu' di due periodi
che  dovranno  essere  concordati  con  la  ripartizione  provinciale
turismo, commercio e servizi. In caso di mancato accordo fra le parti
decidera'  l'assessore  provinciale al commercio, tenendo conto delle
esigenze dell'utenza, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
    2.    Per    il    restante    periodo   dell'anno   i   titolari
dell'autorizzazione  o  i  gestori non possono sospendere l'esercizio
degli  impianti  senza l'autorizzazione dell'assessore provinciale al
commercio,  che  sara' concessa per il piu' breve periodo possibile e
per motivi che determinano un'oggettiva impossibilita' di esercizio.
    3.  Le  sospensioni per impianti la cui attivita' e' collegata al
movimento  turistico,  fatte  salve  le esigenze dell'utenza, possono
essere  autorizzate  per  periodi  di  tempo non superiori a sei mesi
nell'anno solare.